Benvenuti nel nostro sito web

Benvenuti nel nostro sito web - SAFI  PONTEGGI

Nel nostro sito potrete trovare informazioni sulla nostra azienda e le nostre attività. Approfondire meglio cosa facciamo e soprattutto cosa possiamo fare per voi.

Questo sito vi consentirà di conoscerci meglio e di entrare in qualsiasi momento in contatto con noi per ricevere maggiori informazioni.

MONTAGGIO PONTEGGI A NAPOLI

MONTAGGIO  PONTEGGI A NAPOLI - SAFI  PONTEGGI

MONTAGGIO DI PONTEGGI

Il montaggio di ponteggi richiede non solo competenza e affidabilità ma anche una forte dose di esperienza maturata nel tempo. La nostra azienda mette a vostra completa disposizione tutti questi requisiti. Preventivi gratuiti.

SICUREZZA PONTEGGI

Rivolgendovi a noi, infatti, potrete fare affidamento non solo su un fornitore ma su un vero e proprio consulente che, grazie alla competenza maturata, vi potrà assicurare servizi realizzati in maniera impeccabile.

Curiamo ogni nostro incarico scrupolosamente facendo in modo di svolgerlo in tempi rapidi così da agevolare concretamente il vostro lavoro. Mettetevi in contatto con Noi: potrete contare su personale preparato e competente.

NOLEGGIO PONTEGGI

NOLEGGIO PONTEGGI - SAFI  PONTEGGI

NOLEGGIO DI PONTEGGI PER IMPRESE EDILI

Avete la necessità di noleggiare ponteggi? Mettetevi in contatto con noi: vi forniremo senza alcun impegno e in maniera completamente gratuita un accurato e dettagliato preventivo.

 

Siete alla ricerca di un fornitore affidabile per il noleggio di ponteggi? La nostra azienda opera in questo campo con indiscussa serietà e professionalità e vi potrà fornire le migliori referenze.

Metteteci alla prova chiedendoci un preventivo gratuito e senza alcun vincolo: scoprirete come la nostra qualità, sempre più perfezionata nel tempo, abbia costi realmente competitivi sul mercato.

PONTEGGIO A SBALZO

PONTEGGIO A SBALZO - SAFI  PONTEGGI

Con la circolare n. 29/2010 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, riportare nel Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il documento fornisce delucidazioni riguardanti sia elementi di carattere amministrativo procedurale sia di carattere tecnico: l’autorizzazione alla costruzione e all’uso dei ponteggi (art. 131 T.U.S.), l’impiego di ponteggi come mezzi di protezione collettiva, gli apparecchi di sollevamento materiali montati su un ponteggio, le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio, gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, etc.

Il Ministero ha fornito importanti delucidazioni in merito al montaggio e alla manutenzione dei ponteggi, rispondendo a 9 diversi quesiti.
In particolare, segnaliamo:

  • In riferimento all’art. 131,      comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Ministero ha chiarito che la validità      decennale delle autorizzazioni ministeriali rilasciate al fabbricante      del ponteggio scadono il 14 maggio 2018, se sono state rilasciate prima      del 15 maggio 2008, altrimenti dopo 10 anni dalla data di rilascio. Il      Ministero ha, inoltre, chiarito che tale autorizzazione riguarda il      fabbricante del ponteggio o, comunque, chi l’ha richiesta. Pertanto,      l’impresa utilizzatrice potrà impiegare il ponteggio anche dopo la      cessazione della validità decennale dell’autorizzazione.
  • Chiunque intende impiegare ponteggi,      deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell’autorizzazione      ministeriale. Nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi deve essere      tenuta ed esibita, se richiesta dagli organi di vigilanza, copia      dell’autorizzazione ministeriale e copia del piano di montaggio, uso e      smontaggio (PiMUS).
  • È possibile l’utilizzo di      ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, previo      progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato, come protezione      collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture      e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio.      Dal progetto deve risultare quanto occorre per definire lo specifico      schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e      dell’esecuzione, tenendo conto della presenza dei lavoratori che operano,      oltre che sul ponteggio, anche in copertura.
  • Apparecchi di sollevamento: secondo quanto previsto dal      punto 3.3.1 dell’Allegato XVIII al TUSL, i montanti su cui sono applicati      direttamente gli elevatori devono essere di numero ampiamente sufficiente      ed in ogni caso non minore di due e gli ancoraggi devono essere adeguati.      Per l’allestimento degli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti      dei ponteggi, precisa la circolare, non è previsto l’obbligo di un      materiale specifico (ad es. tavole in legno come ipotizzato nel quesito)      per realizzare la ripartizione, ma gli elementi utilizzati devono comunque      presentare “dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da      trasmettere e alla consistenza dei piani di posa, in modo da non superarne      la resistenza unitaria”.
  • La sostituzione di un fermapiedi      prefabbricato di un ponteggio con un altro fermapiedi prefabbricato,      regolarmente autorizzato, ma appartenente ad un’altra autorizzazione      ministeriale, può essere realizzata a condizione che sia preventivamente      verificata la compatibilità dell’elemento prefabbricato con lo schema      strutturale del ponteggio.
  • Secondo quanto previsto dal      punto 2.2.1.2 dell’Allegato XVIII al TUSL, l’estremità inferiore del      montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate      dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai      montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da      trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere      un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio      del carico su di essa.
  • In riferimento all’obbligo di      rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone (punto 1.1 all.      XVIII al TUSL) e secondo quanto previsto dall’art. 108, può essere      utilizzato l’elemento in plastica per rivestire i giunti dei ponteggi a      tubi giunti, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione/omologazione      dell’elemento.
  • Nel caso in cui si preveda      l’utilizzo di un tubo interno di collegamento (spinotto) di almeno      150 mm, che consenta l’unione solidale e permanente di un montante, è      possibile prevedere schemi tipo privi dell’elemento contro lo sganciamento      dei montanti (spina a verme), ma è necessario che presentino ancoraggi a      tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell’ultimo piano del      ponteggio, oltre che a tutti i piani della prima e dell’ultima stilata.
  • È possibile utilizzare come montanti      nei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, tubi in acciaio di      diametro e spessore nominali rispettivamente pari a 48,3 mm e 2,9 mm, a      condizione che lo snervamento minimo sia pari a 235N/mm2. Resta      naturalmente l’obbligo di non ridurre i coefficienti di sicurezza fino ad      oggi adottati, nonché i carichi fissi e variabili e quant’altro possa intervenire      negativamente sulle verifiche di calcolo del ponteggio.

Corriere.it

MONTAGGI PONTGGI

MONTAGGI PONTGGI - SAFI  PONTEGGI

SAFI  PONTEGGI